- Organizzazione
- Attività e procedimenti
- Personale
- Consulenze e collaboratori
- Performance
- Bandi di concorso
- Bandi di gara e contratti
- Provvedimenti
- Attestazione OIV o di struttura analoga:
- Griglia di attestazione
- Documento di attestazione
Il responsabile della trasparenza
Il Responsabile della Trasparenza è una nuova figura inserita all’interno della Pubblica Amministrazione dall’articolo 43 del D. Lgs. 33/2013.
Il responsabile della trasparenza segue l’applicazione del “Piano triennale della trasparenza” e svolge funzioni di “interfaccia” nei confronti dell’Organismo indipendente della valutazione (OIV) per la redazione della relazione e della connessa attestazione, fruendo dell’apporto di tutte le componenti dell’ente aventi titolo interessati a porre in essere quanto previsto in fatto di trasparenza.
Decreto Individuazione del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Telefono: 0984-8284.404
Posta Elettronica Certificata: protocollo.rende@pec.it
ACCESSO CIVICO
Art. 5 (D.Lgs. 33/2013)
L’Articolo 5 del Decreto Legislativo riguardante gli obblighi di pubblicazione e trasparenza, prevede il diritto di Accesso civico disciplinato nel seguente modo:
- L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- La richiesta di accesso civico non e’ sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e’ gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
Dati utili per i contatti:
Segretario Generale
Sede: Via Toscanini – P.zza Rossini
Telefono: 0984.8284.404
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